Il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali e le biomasse sono fonti rinnovabili di energia (FER) (Legge 09/01/1990, n. 10, art. 1).
Queste risorse sono rinnovabili solo se gestite in modo appropriato: il loro tempo di utilizzo deve cioè essere compatibile con quello di ripristino.
Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) regolati dalle linee guida nazionali e dalla Legge regionale 24/02/2005, n. 39 sono i seguenti:
- impianti eolici
- impianti solari fotovoltaici
- impianti a biomassa
- impianti di cogenerazione a biomassa
- impianti di cogenerazione da fonti fossili
- impianti idroelettrici
- solare termico
- biomassa termica
- impianto geotermico senza prelievo di fluido o di limitata potenza.
I titoli abilitativi per gli interventi di costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER), delle relative opere e infrastrutturazione e la connessione alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica sono suddivisi in:
- comunicazione di attività libera
- procedura abilitativa semplificata (PAS)
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- autorizzazione unica (AU).
Le procedure autorizzative da seguire per arrivare all'installazione di un impianto, alimentato da fonti rinnovabili o operante in assetto cogenerativo, variano in base alla sua tipologia, grandezza e potenza. La Regione Toscana descrive in dettaglio i titoli abilitativi previsti per realizzare gli impianti, divisi per fonte energetica, nella pagina dedicata alle Autorizzazioni rinnovabili e cogenerazione.
Se la zona è sottoposta a particolari vincoli dovranno essere acquisiti i nulla osta specifici.