Procedura abilitativa semplificata (PAS)

Procedura abilitativa semplificata (PAS)

Sotto determinate taglie di impianto alimentato da fonti rinnovabili o operante in assetto cogenerativo, l'autorizzazione energetica è sostituita da una procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi del Decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 6. Gli interventi soggetti a PAS sono descritti dalla Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 16-bis.

Almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, il proprietario o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati, deve presentare al Comune una dichiarazione che attesta la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi.

La PAS è efficace decorsi trenta giorni dalla presentazione.

Se la zona è sottoposta a particolari vincoli (un vincolo paesaggistico o idrogeologico o altro) dovranno essere acquisiti i nulla osta specifici.

La dichiarazione ai sensi del Decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 6 per l’installazione o trasformazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggette a Procedura abilitativa semplificata (PAS) può essere presentata con il titolo richiesto per la realizzazione delle opere edilizie connesse.

Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 17:26.53