Descrizione

L’art. 927 del Codice Civile dispone che:
“Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco o alla Polizia Locale del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”...(pena art. 4 di D.Lgs . 7/2016)
Non sono considerati oggetti ritrovati:
- i veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che consenta di individuare il proprietario;
- armi, munizioni ed esplosivi o materiali pericolosi;
- oggetti chiaramente contraffatti o che per legge non possono essere commercializzati.
PROCEDURA
Chi ritrova l'oggetto deve presentarsi personalmente in Comune portando con sé (quando possibile) l’oggetto , un documento d'identità fornendo dettagliatamente l'ora, la data, il luogo e le circostanze del ritrovamento.
Il personale della Polizia Locale, al momento del ritiro dell’oggetto(i):
- verifica l’oggetto;
- rilascia un verbale di consegna al ritrovatore;
- trattiene una copia del verbale che contiene la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento.
Non verrà redatto alcun verbale per oggetti minuti di modico o di nessun valore (quali chiavi, sciarpe, libri, penne, pettini, agendine, occhiali, ecc.), che verranno comunque trattenuti presso il Comando per dodici (12) mesi dalla data del ritrovamento e saranno consegnati senza formalità a chi provi di esserne il proprietario.
La notizia dell’oggetto ritrovato è diffusa con una pubblicazione sull'albo pretorio del Comune e/o attraverso altri strumenti ritenuti più efficaci per rendere noto l’elenco degli oggetti ritrovati.(art. 928 C.C.).
CUSTODIA
Se l’oggetto non è immediatamente riconducibile al legittimo proprietario, questo verrà custodito, in base alla tipologia e alle dimensioni, presso i locali del Comando della Polizia Locale.
La custodia sarà mantenuta per tutto l’iter di ricerca del proprietario. Se l’oggetto è deperibile, verrà deciso immediatamente dove e a chi destinarlo. Se l’oggetto ritrovato necessità di distruzione, salvo per motivi di igiene. questa non verrà adottata prima di 48 ore dal ritrovamento.
Durante il periodo di custodia, da parte del Comune non vi è alcun obbligo di manutenzione o riparazione degli oggetti ritrovati. Se la custodia dell’oggetto(i) ritrovato(i) comporterà un costo per il Comune (regolarmente documentato), le spese di custodia potranno essere richieste al proprietario o al ritrovatore quando l'oggetto(i) sarà restituito.
RESTITUZIONE
Trascorso un anno dalla data di verbalizzazione e comunque dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio, senza che qualcuno abbia reclamato il bene, salvo sua rinuncia verbalizzata, il ritrovatore ne diverrà proprietario.
La Polizia Locale restituisce gli oggetti smarriti a chi ne farà richiesta, purché questi dimostri di esserne il proprietario presentando la denuncia resa presso le Autorità di Pubblica Sicurezza e/o attraverso una descrizione dettagliata e particolareggiata dell'oggetto.
Se il ritrovatore ne ha fatto espressa richiesta,
- sarà informato per iscritto dell’esito dell’ITER di ricerca, della riconsegna del bene al legittimo proprietario, oppure della disponibilità del bene ritrovato per giunto termine del deposito.
- dovrà ricevere dal proprietario del bene, a titolo di premio, le somme indicate dall’art. 930 del Codice Civile, ossia un decimo della somma o del prezzo dell'oggetto ritrovato. Se tale somma o prezzo eccede 5,16 €, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo del valore. Se l'oggetto non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice. In questo caso se notiziata, la Polizia Locale annota l’importo sul verbale di riconsegna.
La Polizia Locale/Comune rimane del tutto estranea ai rapporti che possano scaturire ai sensi dell’art. 930 del Codice Civile tra il proprietario ed il ritrovatore.
ATTENZIONE: Non spetta alcun premio per i ritrovamenti effettuati durante l’espletamento del servizio da parte del personale delle Forze dell’Ordine, dei dipendenti di enti pubblici, dei dipendenti di aziende di trasporto o conducenti di veicoli in servizio di trasporto pubblico (taxi e noleggio con conducente), di custodi ed inservienti di pubblici uffici.
Trascorsi i termini di legge senza che il proprietario o il ritrovatore, si siano presentati a richiedere la restituzione dell’oggetto, quest’ultimo diviene di proprietà del Comune dove l’oggetto è stato ritrovato che potrà:
- utilizzarlo per fini istituzionali;
- cederlo ad associazioni;
- metterlo all’asta;
- alienarlo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CODICE CIVILE (Libro III, Capo III, sezione I):
Art. 927: “Cose ritrovate”
Art. 928: “Pubblicazione del ritrovamento”
Art. 929: “Acquisto di proprietà della cosa ritrovata”
Art. 930: “Premio dovuto al ritrovatore”
Art. 931: “Equiparazione del possessore o detentore al proprietario”
art. 4 D. Lgs. del 15/01/2016 n. 7
