La trasmissione deve avvenire presentando l'apposito modulo regionale.
La compilazione della modulistica regionale deve avvenire tramite l'applicativo SISBON.
Per ulteriori informazioni, consulta la guida alla compilazione, download e trasmissione della modulistica regionale per la bonifica dei siti inquinati.
I risultati dell'analisi di rischio devono essere presentati entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione.
Ricevuta la domanda, il Comune convoca la conferenza di servizi e, avvalendosi del parere istruttorio della Regione e del supporto tecnico-scientifico di ARPAT, procede alla verifica dei risultati dell'analisi di rischio (AdR) in contraddittorio con il soggetto responsabile della contaminazione provvedendo all’eventuale approvazione dell'AdR.
Se la concentrazione dei contaminanti sul sito risulta essere inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR) il Comune, nell’ambito dell’approvazione del documento di AdR, dichiara concluso il procedimento rilasciando una certificazione liberatoria che attesta come la bonifica non sia necessaria.
In questo caso il Comune può prescrivere lo svolgimento di un piano di monitoraggio, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 242, com. 6.
Viceversa, se la concentrazione dei contaminanti sul sito risulta essere superiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), il soggetto obbligato è tenuto a presentare il progetto di bonifica del sito all’autorità competente.
In questi casi il Comune riporta tale situazione nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |