I manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria realizzati nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 1, let. f). Devono però avere le caratteristiche indicate dalla Legge regionale 12/01/1994, n. 3, art. 34, com. 6-bis:
- non devono comportare una alterazione permanente dello stato dei luoghi
- devono essere realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie
- devono essere facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione
- devono essere ancorati al suolo senza opere di fondazione
- non devono avere dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, anche se saltuario o temporaneo.
I manufatti devono essere rimossi in assenza della autorizzazione.
Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).
Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 17:26.53