Per agibilità si intende l’idoneità di un fabbricato ad essere utilizzato. L’agibilità attesta la conformità dell’opera al progetto e la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 149).
L'attestazione di agibilità è asseverata dal direttore dei lavori o da un professionista abilitato ed è necessaria per utilizzare edifici o parti di essi, sia di nuova costruzione, sia già esistenti in seguito a lavori di:
- sostituzione edilizia o sopraelevazione, totali o parziali
- restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici
- ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso
- per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche che incidono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.
L'attestazione asseverata deve essere trasmessa entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, altrimenti sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 149, com. 3-bis.
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Ai sensi dell’articolo 16 del vigente regolamento edilizio comunale.