Sotto determinate taglie di impianto alimentato da fonti rinnovabili o operante in assetto cogenerativo, l'autorizzazione energetica è sostituita da una semplice comunicazione preventiva di attività libera, da presentarsi al Comune territorialmente competente. Gli interventi per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune sono descritti dalla Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17.
L'inizio dei lavori deve essere comunicato dall'interessato all'Amministrazione comunale prima dell'inizio dei lavori senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136).
La comunicazione preventiva per attività libera richiede l'asseverazione del progettista (la cosiddetta Comunicazione di inizio lavori asseverata - CILA) solo negli specifici casi indicati nella pagina dedicata alle Autorizzazioni rinnovabili e cogenerazione.
Se la zona è sottoposta a particolari vincoli (un vincolo paesaggistico o idrogeologico o altro) dovranno essere acquisiti i nulla osta specifici.