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Versare l'imposta di soggiorno (IDS)

Descrizione

Versare l'imposta di soggiorno

Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:

  • interventi in materia di turismo
  • interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.

Approfondimenti

Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della sua classificazione.

Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

I soggetti passivi devono versare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura.

L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.". 

In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

La dichiarazione annuale, relativa ai dati della struttura e ai versamenti effettuati al Comune, dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Nel portale dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il modello per la presentazione/trasmissione della dichiarazione, che dovrà essere compilato e trasmesso esclusivamente mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate Fisconline/Entratel, seguendo le regole di abilitazione definite dall'Agenzia o rivolgendosi a un soggetto abilitato per legge (CAF, Commercialisti, Fiscalisti).

Il gestore di ciascuna struttura è tenuto a presentare al Comune la comunicazione entro i 15 giorni successivi alla fine di ciascun trimestre relativa alle somme versate, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, il numero delle esenzioni, gli estremi del versamento effettuato nonché ulteriori informazioni utili ai fini del corretto riscontro dell’attività svolta e dell’imposta riversata, utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio Tributi o quello scaricabile dal portale di Turismo5.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato con Decreto ministeriale 29/04/2022 il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la compilazione e l'invio dell'imposta di soggiorno. La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, art. 13).

Relativamente all'anno 2020, la dichiarazione deve essere presentata unitamente a quella riguardante l'anno 2021, quindi entro il 30 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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