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Relazione tecnica specifica per gli scarichi

Allegato

Relazione tecnica specifica per gli scarichi dalla quale risultino:

  1. motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica, con specifico
    riferimento alle casistiche riportate all’art. 42 del “Regolamento di Fornitura del Servizio
    Idrico Integrato” di Autorità Idrica Toscana;
     
  2. metodologia di calcolo degli abitanti equivalenti, adeguatamente descritta;
     
  3. tipologia dell’intervento e descrizione dettagliata del sistema di trattamento dei reflui (sia
    esistente che di progetto), con schema grafico generale, particolari planimetrici (anche su
    cartografia catastale) e dimensionamento dei singoli impianti e/o manufatti primari e
    secondari costituenti il sistema di trattamento (nel caso di fitodepurazione, indicare
    esplicitamente anche la specie vegetale prevista);
     
  4. per gli scarichi in acque superficiali-sul suolo, una descrizione della natura e delle
    caratteristiche del corpo idrico recettore, finalizzata a dimostrare la capacità ricettiva e di
    smaltimento in ogni periodo dell'anno. Per acque superficiali si intendono i corsi d'acqua
    classificati dalla Regione e/o quelli significativi, cioè con meno di 120 giorni l'anno di
    portata nulla ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. Gli scarichi in fossi campestri, di drenaggio
    o di scolo che non rientrano nella definizione di acque superficiali saranno autorizzabili
    unicamente con particolari prescrizioni, ovvero dovrà essere garantito in ogni periodo
    dell'anno il corretto allontanamento/smaltimento nel corpo recettore dei reflui
    dell'impianto in modo tale da evitare ristagni di qualsiasi natura che possano causare
    inconvenienti igienico-sanitari e/o ambientali, e che le operazioni di ripulitura del corpo
    recettore ed eventuali riaffossature per le fosse campestri dovranno essere eseguite
    periodicamente, in accordo con i proprietari frontisti, in modo tale che non si producano
    inconvenienti di natura igienico-sanitaria, facendo salvi i rapporti di tipo civilistico con gli
    eventuali proprietari dei terreni in cui passa il corpo recettore;
     
  5. per gli scarichi nel suolo, un’ulteriore relazione geologica (a firma di tecnico abilitato) di
    fattibilità in relazione alla natura e alla permeabilità del terreno, di rispetto dei vincoli e
    delle distanze minime dalle prese di captazione delle acque destinate al consumo umano (come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006) e di rispetto delle norme tecniche di
    cui alla Delibera del Comitato Interministeriale 04/02/1977;