Le varianti in corso d'opera a permesso di costruire (PDC) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in base alla loro tipologia, potranno essere eseguite in corso d'opera o previa sospensione dei lavori.
Nel corso dei lavori abilitati con permesso di costruire (PDC) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche alternativa al permesso di costruire (PDC), è possibile apportare varianti senza sospendere i lavori quando (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 143):
- sono conformi agli strumenti urbanistica, al regolamento edilizio e, non sono in contrasto con le prescrizioni del titolo abilitativo
- non modificano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 o ricadente in zona omogenea “A” di cui al Decreto ministeriale 02/04/1968, n. 1444
- non introducono innovazioni che incidono sulle quantità edificabili, non comportano incrementi di volumetria e non incidono sulle dotazioni di standard
- è stato acquisito l’eventuale atto di assenso per i vincoli idrogeologici, ambientali o per i vincoli di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
Le varianti che non comportano la sospensione dei lavori devono essere comunicate non oltre la data di ultimazione dei lavori (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 143, com. 3).
Nel caso di varianti in corso d'opera, quando non ricorrono le condizioni della Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 143, com. 1 e 2, l'interessato deve sospendere i lavori e presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 3 e art. 145, com. 5) o un nuovo permesso di costruire (PDC) (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 4) contenente le modifiche da apportare al progetto originario