La Legge regionale 10/11/2014, n. 65 prevede una disciplina semplificata per le opere mirate a soddisfare esigenze temporanee e urgenti. Prima della realizzazione dei manufatti è necessaria la comunicazione di inizio lavori e gli stessi devono essere immediatamente rimossi quando non se ne ha più bisogno e, in ogni caso, entro un termine non superiore a 180 giorni, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e-bis).
Le opere descritte sopra possono essere eseguite dopo aver presentato la Comunicazione di inizio lavori (CIL) in edilizia libera (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 2, let. c). Non è necessario alcun titolo abilitativo, ma occorre rispettare:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e quelle sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).