Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica possono, solo dopo averlo chiesto all'ente gestore, ospitare temporaneamente persone che non fanno parte del nucleo familiare (Legge regionale 02/01/2019, n. 2, art. 18).
L'ospitalità temporanea, una volta autorizzata, è ammessa per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data del suo rilascio, e rinnovabile una sola volta per altri sei mesi. Durante il periodo di ospitalità l'assegnatario è tenuto a corrispondere un'indennità aggiuntiva mensile pari al 25% per del canone di locazione. Qualora l'ospitalità si protragga oltre tali termini, per un massimo di ulteriori dodici mesi, l'indennità aggiuntiva è elevata al 50% del canone di locazione.
Non sono previsti limiti temporali, e indennità aggiuntive, nel caso di assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare da parte di persone con regolare contratto di lavoro.